Esposizione all’Amianto

Premessa.

Ricostruzione delle ragioni in fatto.

Se Oscar Wilde poteva dire che “il vizio supremo è la superficialità”, un lavoratore che ha subito l’esposizione all’amianto per oltre dieci anni della sua carriera, invece, non può proprio permetterselo, soprattutto se tale superficialità rischia di ledere la più importante forma di tutela per equivalente che l’ordinamento giuridico gli assicura a riparazione dell’esposizione pluriennale a questo micidiale materiale. Questo è, o quantomeno dovrebbe essere, il principio ispiratore posto a base della sentenza n. 20/2013 a firma del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Ravenna, Dott. Roberto Riverso e depositata in Cancelleria in data 01/03/2013. Occorre, tuttavia, premettere che la presente trattazione non intende soffermarsi sulla complessa evoluzione legislativa e giurisprudenziale delle modalità generali di accesso ai benefici per l’esposizione professionale all’amianto (su cui sono scorsi e continuano a scorrere fiumi d’inchiostro),

ma solo sulla novità della sentenza in esame che, per la prima volta, fa chiarezza sui rapporti tra accertamento amministrativo dell’esposizione all’amianto ed efficacia oggettiva delle sentenze definitive in materia. Prima di procedere alla disamina della predetta pronuncia, è bene pertanto ricapitolare, sia pure sinteticamente, le ragioni in fatto che sottostanno alla decisione in esame.

Protagonista della vicenda è un lavoratore del Petrolchimico di Ravenna che in data 19/02/2001 presentava all’INAIL richiesta per il rilascio della dichiarazione attestante la sua esposizione all’amianto al fine di vedersi riconosciuti i benefici pensionistici di cui all’art. 13 della legge 27 marzo 1992 n. 257 (come poi successivamente modificata). A seguito di tale istanza, il 15/07/2002 l’I.N.A.I.L. emetteva dichiarazione con cui riconosceva che il lavoratore era stato esposto all’amianto per il periodo compreso tra il 06/09/1985 ed il 31/12/1992. Tale periodo di esposizione non era però sufficiente a conseguire i benefici pensionistici, in quanto la legge richiede che l’esposizione qualificata (nella misura di 100 ff/ll) si protragga per almeno dieci anni. Pertanto, in data 02/07/2008, veniva reiterata l’istanza ai sensi della legge 24 dicembre 2007 n. 247, senza, però, che facesse seguito risposta alcuna da parte dell’Istituto assistenziale, con conseguente rigetto della domanda di accredito contributivo da parte della competente sede I.N.P.S.

L’istante adiva quindi il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Ravenna con ricorso depositato il 22/04/2010 al fine di ottenere l’accertamento giudiziale dell’effettiva esposizione ultradecennale all’amianto e la conseguente condanna dell’I.N.P.S. all’applicazione delle maggiorazioni contributive nella misura stabilita dall’articolo 13, comma 8, della legge 257/1992 e dall’articolo 47 del d.l. 296/2003 convertito nella legge 326/2003. Senza indugio provvedeva il Tribunale di Ravenna, sezione Lavoro, il quale, nella persona del Giudice Dott. Roberto Riverso, in data 29/09/2011 pronunciava sentenza n. 627/2011 con cui accoglieva in toto la domanda attrice e, più precisamente, stabiliva che il ricorrente era stato esposto all’amianto per più di dieci anni ed aveva diritto alla maggiorazione prevista dalla legge per i periodi di effettiva esposizione all’amianto subiti nel corso del rapporto come da CTU, ovvero dal 06/09/1985 al 31/12/1998. A seguito della notifica a controparte di copia autentica della sentenza, questa passava in giudicato in data 28/11/2011.

Tuttavia, la soddisfazione del lavoratore per aver ottenuto una sentenza pienamente favorevole si è protratta solo per pochi mesi, dal momento che lo stesso, in data 13/03/2012, riceveva dall’I.N.A.I.L., a distanza di circa quattro anni dalla presentazione della relativa istanza, atto di accertamento con cui si riconosceva che l’esposizione all’amianto, in ambito professionale, si era protratta anche per il periodo compreso tra il 01/01/1993 ed il 18/03/2001. Indubbiamente, l’introduzione sulla scena di una tale certificazione, a circa quattro anni dalla corrispondente istanza amministrativa, ha creato nel ricorrente una certa confusione sul piano della certezza del diritto, dal momento che si è venuto a trovare in possesso, contemporaneamente, di due atti: uno giudiziale, che accertava l’esposizione all’amianto fino al 31/12/1998 e l’altro amministrativo, che ne riconosceva l’esposizione all’amianto addirittura fino al 18/03/2001. Quando il lavoratore si presentava all’I.N.P.S. per fare valere l’ulteriore periodo accertato amministrativamente (ovvero fino al 18/03/2001), incontrava un muro apparentemente invalicabile, in quanto l’Istituto assistenziale eccepiva l’inapplicabilità dell’ulteriore periodo in quanto sulla vicenda era caduta la scure del giudicato in virtù della definitiva sentenza n. 627/2011.

A questo punto, due erano le possibilità che potevano configurarsi nel caso di specie: o agire per ottenere la condanna dell’I.N.P.S. al riconoscimento dei benefici pensionistici anche per il periodo compreso tra il 01/01/1999 ed il 18/03/2001 oppure, in alternativa, ottenere la condanna dell’I.N.A.I.L. al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa dell’eccesivo ritardo nella risposta all’istanza del lavoratore. Seguiva, pertanto, l’instaurazione di un nuovo giudizio ex articolo 442 del Codice di procedura civile avanti al Giudice del Lavoro presso il Tribunale Civile di Ravenna, che vedeva convenuti sia l’I.N.P.S. che l’I.N.A.I.L. e che si risolveva con la sentenza in esame.

Le domande avanzate dal lavoratore e lo svolgimento del processo. La domanda subordinata

Come sopra accennato, con il ricorso depositato in data 11/07/2012, il ricorrente formulava due domande: una via principale e l’altra in via subordinata. In via principale, accertare e quindi dichiarare che il ricorrente, nello svolgimento della sua attività lavorativa è stato esposto all’amianto anche per il periodo compreso tra lo 01/01/1999 ed il 18/03/2001 e, per l’effetto, condannare  l’I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro–tempore, a riconoscere al ricorrente le maggiorazioni contributive, ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge 257/1992 per il periodo indicato, che si somma a quelli già riconosciuti per raggiungere i dieci anni previsti dalla legge, o quello diverso che risulterà in causa.

In via subordinata, invece, la domanda del ricorrente aveva ad oggetto quello di accertare la responsabilità solidale dell’I.N.A.I.L. e dell’I.N.P.S., o della sola I.N.A.I.L., ex articolo 2043 del Codice Civile nell’aver dato riscontro con ritardo alla istanza di esposizione all’amianto inoltrata dal ricorrente e, per l’effetto, condannare l’I.N.P.S. e l’I.N.A.I.L., o la sola I.N.A.I.L. al risarcimento di ogni  danno patrimoniale e non patrimoniale causato al ricorrente da tale ritardo, e specificatamente rapportato quanto al danno patrimoniale ai ratei di pensione non percepiti per i periodi che  saranno stabiliti, quanto al danno non patrimoniale in via equitativa.

Posto che la domanda principale costituirà oggetto di separata analisi, conviene ora soffermarsi sulla domanda subordinata. Il ricorrente ha inteso, infatti, fare valere, principalmente nei confronti dell’I.N.A.I.L., l’azione di risarcimento dei danni sia patrimoniali sia non patrimoniali per fatto illecito ex articolo 2043 C.c. Anzitutto, l’origine di tale danno consiste nel ritardo di quasi quattro anni con cui l’I.N.A.I.L. ha risposto all’istanza amministrativa del lavoratore presentata in data 02/07/2008 al fine di ottenere l’accertamento dell’ulteriore periodo di esposizione all’amianto secondo quanto previsto dalla citata legge 247/2007. A tal proposito, l’articolo 2 bis, comma 1 della legge 241/1990, introdotto dalla legge n. 69/2009, stabilisce che le pubbliche amministrazioni  e i soggetti  equiparati sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, che, nel caso di specie, doveva concludersi nel termine massimo di 150 giorni.

Volendo in questa sede soprassedere sulla condivisibilità o meno delle specifiche ragioni di tale ritardo (sulle quali il Giudice di prime cure non si è pronunciato) e quindi sul profilo della condotta colpevole o meno tenuta dall’I.N.A.I.L., conviene soffermarsi sull’oggetto del risarcimento. Con riferimento al danno patrimoniale, occorre premettere che, applicando il coefficiente normativo di 1.5 per i periodi lavorativi di effettiva esposizione (quindi anche quelli tardivamente accertati dall’I.N.A.I.L.), il lavoratore in questione avrebbe maturato in anticipo il diritto alla pensione, sicché sarà sufficiente stabilire l’indennizzo equivalente ai ratei di pensione non corrisposti dal momento in cui il lavoratore avrebbe ottenuto il pensionamento con i benefici dell’amianto. Da ciò ne discende, inevitabilmente, anche il ristoro del danno non patrimoniale, dal momento che il fatto ingiusto lede il diritto della persona a non lavorare ed andare in pensione, quindi aspetti esistenziali tutelati da norme di rango costituzionale, prima tra tutte l’articolo 38 della Costituzione, anche in considerazione del fatto che, in questo modo, il ricorrente è tenuto a lavorare ancora per anni, rincorrendo le “finestre” che si presenteranno in considerazione dell’età e della contribuzione. Il lavoratore, già danneggiato dall’esposizione all’amianto, subisce quindi il danno provocato alla salute, alla vita di relazione, alla qualità dell’esistenza dal non potersi riposare così come fanno i colleghi che sono stati nell’identica situazione. E’ evidente, infine, che la quantificazione di tale ultima voce di danno non può che rimettersi alla valutazione equitativa del Giudice ai sensi dell’articolo 432 C.p.c.

Ad ogni modo, con la sentenza in esame, il Giudice non si è pronunciato sulla domanda subordinata, avendo invece accolto la domanda principale nei termini che di seguito si prospetteranno.

L’accoglimento della domanda principale. I motivi addotti nella sentenza e le ulteriori ragioni che avrebbero potuto farsi valere

L’intera difesa dell’I.N.P.S. è stata incardinata unicamente sul principio del né bis in idem, per cui non è possibile ottenere una nuova pronuncia su fatti che hanno costituito oggetto di un precedente accertamento giudiziale passato in giudicato. Non è stato dello stesso avviso il Giudice adito, il quale ha invece categoricamente escluso la configurabilità al caso di specie del principio del ne bis in idem, con ciò accogliendo la domanda proposta in via principale dal lavoratore. Il Giudice del Lavoro fonda la propria decisione sulla mancata identità della causa petendi dal momento che le due azioni giudiziali si fondano su presupposti di legge completamente diversi: nell’un caso, “il ricorrente ha agito soltanto ex lege 257/1992 per il riconoscimento dell’esposizione ultradecennale prima negata; mentre nel secondo caso ha agito ex lege 247/2007 la quale ha previsto una riapertura dei termini ed una nuova istruttoria amministrativa per accertare i nuovi limiti temporali dell’esposizione che la nuova legge ha individuato fino al 2-10-2003.” Senza troppi giri di parole (salvo una puntuale ed opportuna analisi degli elementi costitutivi della normativa del 2007), il Giudice arriva fin da subito al punto: chi ha agito, lo ha fatto in virtù di due norme diverse, di cui non poteva, ovviamente, conoscere la consequenzialità all’atto della prima causa e, pertanto, deve ravvisarsi diversità di presupposti in fatto ed in diritto tra le due azioni. Il ragionamento testé prospettato, sotto il profilo della coerenza logico – giuridica, non fa una piega (né, in verità, ci si aspettava diversamente).

Forse, l’unica osservazione che potrebbe farsi è che tale criterio, pur condivisibile sul piano teorico, non sembra però potersi pienamente applicare al caso di specie in quanto, già nella prima azione, il ricorrente aveva agito in virtù della legge n. 247/2007, dal momento che, in data 02/07/2008, egli aveva reiterato l’istanza proprio ai sensi della predetta legge ed aveva, quindi, introdotto il primo giudizio perché l’I.N.A.I.L. non aveva dato risposta alcuna (o, quantomeno, non sapeva che l’I.N.A.I.L. avrebbe risposto a quell’istanza soltanto quattro anni dopo). Diverso sarebbe stato invece il caso (come, del resto, si sta concretizzando in altre controversie analoghe) in cui il ricorrente avesse, magari, agito per la prima volta prima del 2007 (e quindi per forza in virtù della legge n. 257/1992) e solo successivamente fosse intervenuto l’atto dell’I.N.A.I.L. che accertava un periodo ulteriore rispetto a quello della sentenza (anche, eventualmente, di secondo grado, qualora il giudizio fosse proseguito).

Ciò non significa, però, che, per quanto riguarda i primi casi (come anche quello in esame), si debba comunque propendere per la sussistenza del principio del né bis in idem, in quanto vi sono almeno tre ordini di ragioni che valgono ad escludere la sua configurabilità.

Innanzitutto perché non vi è identità di tutti gli elementi costitutivi delle due azioni. La dottrina e la giurisprudenza assolutamente prevalenti sembrano qualificare come pacifico il fatto per cui due azioni possono dirsi uguali solo ed esclusivamente a condizione che siano corrispondenti tutti gli elementi costitutivi delle stesse. Scrive, ad esempio, Mandrioli che “perché due azioni possano essere dette identiche (ossia, in realtà, una sola) occorre che siano identici tutti i loro elementi. Se anche uno solo di essi, in uno solo dei suoi aspetti, dovesse risultare diverso, non si potrebbe più parlare di identità delle azioni […] l’identità, infatti, o è totale o non è identità”[1]. A fare un preciso elenco, poi, di quali siano tali elementi costitutivi dell’azione ci pensa la giurisprudenza, secondo la quale l’autorità del giudicato sostanziale opera solo entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone che tra la causa precedente e quella in corso vi sia identità di soggetti, petitum e causa petendi.[2]

Ebbene, alla luce di tale regola, può dirsi che l’azione introdotta con il ricorso depositato il 22/04/2010 e quella successiva siano identiche oppure no?

Sicuramente vi è identità di soggetti, dal momento che compaiono nuovamente davanti al Tribunale di Ravenna, in funzione di Giudice del Lavoro, il medesimo lavoratore e l’I.N.P.S. (nonostante questa volta sia stata convenuta pure l’I.N.A.I.L., e, quindi, vi sia anche una nuova parte rispetto al precedente processo). Potrebbe esservi anche identità di petitum, dal momento che, in relazione alla domanda principale, il ricorrente chiede che sia accertata giudizialmente l’esposizione all’amianto (con applicazione di tutti i connessi benefici previsti dalla legge) anche per il periodo compreso tra lo 01/01/1999 ed il 18/03/2001, nonostante la sentenza definitiva abbia accertato che l’esposizione si è protratta sino al 31/12/1998.

Ma ciò che, sicuramente e fuori da ogni ragionevole dubbio, non c’è, è l’identità di causa petendi. Come si ricorderà, la causa petendi rappresenta la ragione del domandare, o, per meglio dire, il fatto costitutivo in forza del quale viene chiesto il petitum. Ebbene, nella questione in esame, ben può dirsi che vi siano due causae petendi radicalmente diverse: nel primo caso, il diniego, da parte dell’INPS, di riconoscere e corrispondere al lavoratore i benefici previdenziali previsti dall’art. 13 della legge 257/1992 in quanto la richiesta non era supportata da certificazione INAIL attestante l’effettiva esposizione all’amianto; nel secondo caso, invece, il diniego, sempre da parte dell’I.N.P.S., di riconoscere e corrispondere al lavoratore i benefici previdenziali previsti dall’art. 13 della legge 257/1992 in quanto, nonostante l’ulteriore esposizione all’amianto sia comprovata da certificazione INAIL, sulla questione sarebbe calata la scure del giudicato. Del resto, come pure sottolineato in dottrina, “nel campo dei diritti relativi […] poiché il diritto può venire in essere più di una volta tra gli stessi soggetti, ad ogni fatto costitutivo corrisponde un diverso diritto, e quindi una diversa causa petendi ed una diversa azione”[3].

Sempre a conforto della tesi per cui la seconda azione è causa nuova e diversa da quella precedentemente intentata, basti poi ricordare l’orientamento espresso dalla Suprema Corte in occasione, ad esempio, della sentenza n. 10252 del 15/07/2002, per cui l’efficacia preclusiva del giudicato, operando nei limiti dell’accertamento che ha formato oggetto di un determinato giudizio, non si estende ad altri accertamenti della stessa natura riguardanti diversi periodi di tempo.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, non può pertanto che concludersi nel senso che la seconda azione è causa nuova e diversa da quella precedente avente ad oggetto il riconoscimento dei benefici pensionistici da esposizione all’amianto, per cui non può dirsi violato il principio del “ne bis in idem”.

In secundis, anche se le due azioni dovessero inverosimilmente risultare uguali, non opererebbe comunque l’autorità di cosa giudicata. Va infatti rilevato che è ormai noto il principio giuridico per cui il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile. Tuttavia, la medesima giurisprudenza che sostiene la validità di tale principio prevede altresì, in maniera assolutamente costante, che la sua effettiva applicazione possa subire un’eccezione nell’ipotesi di sopravvenienza di fatti e situazioni nuove, verificatesi dopo la formazione del giudicato o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio in cui il giudicato si è formato.[4]

Dunque, tale eccezione, di matrice giurisprudenziale, trova perfetta applicazione nel caso di specie, dal momento che il ricorrente si trovava nella impossibilità oggettiva di produrre in giudizio un documento decisivo per il merito della questione (appunto l’atto I.N.A.I.L. che accertava la sua ulteriore esposizione all’amianto) a causa del ritardo con il quale l’I.N.A.I.L. ha proceduto al rilascio del medesimo.

La ratio della eccezione posta dalla Corte di Cassazione è del tutto evidente e condivisibile: tutelare situazioni nelle quali non sia possibile esperire più alcun mezzo di impugnazione (ordinario o straordinario) ma esigenze di giustizia impongano di rivedere il merito della controversia a causa di circostanze non deducibili in pendenza del giudizio o dei termini di gravame. Ed è proprio, questo, il caso in esame: i termini per proporre l’appello erano decorsi inutilmente in quanto la sentenza di primo grado era stata notificata alla controparte soccombente; la revocazione ex art. 395 C.p.c. non era proponibile in quanto la giurisprudenza è costante nel ritenere che il documento nuovo debba essere “scoperto”, ovvero già formatosi prima del passaggio in giudicato della sentenza, mentre il tanto agognato certificato dell’I.N.A.I.L. è datato 13/03/2012, ovvero dopo che la sentenza di primo grado è divenuta definitiva. Prendere in considerazione il nuovo documento corrisponde pertanto ad una fondamentale esigenza di giustizia.

Non resta, infine, che svolgere alcune semplici considerazioni a carattere prognostico circa le conseguenze tanto paradossali quanto illegittime che deriverebbero dalla mancata applicazione, nei confronti del ricorrente, del tardivo atto dell’I.N.A.I.L. che certifica la sua ulteriore esposizione all’amianto in ambito professionale.

Anzitutto, andrebbe a verificarsi una manifesta violazione del diritto di azione riconosciuto e garantito dall’art. 24, 1° comma, della Costituzione, per cui “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”. Tale violazione potrebbe ben dirsi integrata dalla circostanza per cui i soggetti che non hanno adito l’autorità giudiziaria per vedersi per vedersi accertata in quella sede l’esposizione professionale all’amianto potrebbero teoricamente beneficiare dell’applicazione del tardivo atto di accertamento dell’I.N.A.I.L., mentre i cittadini che hanno legittimamente esercitato il loro diritto di azione ed ottenuto una sentenza a sé favorevole, si vedrebbero pregiudicati, in modo paradossale, dal passaggio in giudicato di quest’ultima. In altre parole, sarebbe stato meglio non aver intentato la causa e, quindi, non averla vinta perché così facendo (o, per meglio dire, così non facendo!) non si sarebbe esplicata l’autorità di cosa giudicata sulla propria vicenda personale. E’ evidente che “il rischio di ottenere una sentenza favorevole” rappresenterebbe un limite implicito e subdolo al ricorso all’autorità giudiziaria, che, in quanto tale, è incompatibile con il disposto dell’art. 24 Cost., laddove stabilisce il corollario per cui non vi possono essere ostacoli all’accesso alla giustizia.

Inoltre, se fosse applicato l’atto dell’I.N.A.I.L. attestante l’ulteriore esposizione all’amianto, si verificherebbe altresì una palese violazione, da parte dell’INPS, dell’art. 97, 1° comma, Cost., il cui testo è bene ricordare: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”. Quanto alla dovere di imparzialità della Pubblica Amministrazione, questo potrebbe dirsi effettivamente trasgredito nell’ipotesi in cui l’Ente previdenziale convenuto non dovesse dare effettiva applicazione al successivo atto dell’I.N.A.I.L. dal momento che, fra tutti coloro che sono stati esposti all’amianto nello stesso periodo ed alle medesime condizioni, alcuni ne riceverebbero i benefici previdenziali disposti dalla legge ed altri no, in aperto spregio, altresì, al principio di uguaglianza ex articolo 3 della Costituzione.

[1] CRISANTO MANDRIOLI, Diritto processuale civile,  vol. I, pag. 163, Giappichelli Editore – Torino, 2009. Si veda, ancora GIANFRANCO RICCI, Diritto processuale civile, vol. I, pag. 306, Giappichelli Editore – Torino, 2008, per cui: “Una causa può infatti considersi identica a quella già decisa, non solo quando si svolge fra le stesse persone, ma anche quando presenta gli stessi elementi oggettivi. La variazione di uno di questi, comporta novità di azione e quindi sfugge all’operatività del giudicato”.

[2] Cass. Civ., sez. lav., 06/04/2012, n. 5581; Cass. Civ., sez. lav., 20/04/2011, n. 9043; Cass. Civ., sez. lav., 03/08/2007, n. 17078; Cass. Civ., sez. III, 19/07/2005, n. 15222.

[3] CRISANTO MANDRIOLI, Diritto processuale civile, cit., pag. 177.

[4] Cass. Civ., sez. lav., 10/03/2009 n. 5723; Cass. Civ., sez. lav., 06/07/2009 n. 15807; Cass. Civ., sez. lav., 21/12/2010, n. 25862.

Conclusioni

La questione può dirsi tutt’altro che chiusa. Spetterà, infatti, alla soccombente I.N.P.S. valutare se vi sia interesse ad impugnare la sentenza avanti alla Corte d’Appello di Bologna, la quale potrebbe anche ribaltare la decisione assunta dal giudice di prime cure, anche se tale eventualità appare inverosimile o, quantomeno, non auspicabile anche alla luce delle ragioni di diritto e di giustizia sopra prospettate. Bene ha fatto, lo si ribadisce, il Tribunale di Ravenna ad accogliere la domanda principale avanzata dal lavoratore, ma nulla esclude che, in futuro, qualche altro Giudice possa attribuire maggior pregio alla domanda subordinata, ovvero, ritenuto operante il principio del ne bis in idem, condannare l’I.N.A.I.L. a rifondere al ricorrente i danni patrimoniali e non patrimoniali che dovessero essere dimostrati nel corso di causa. Nel frattempo va detto che anche altri Giudici, quantomeno nel distretto della Corte d’Appello di Bologna, si sono pronunciati in senso favorevole al ricorrente, accogliendone la domanda principale[1]. Chissà però quanti sono, a livello nazionale, i casi analoghi a quello oggetto di analisi, in cui vi sono lavoratori (o pensionati) che sono ancora in attesa di ricevere dall’I.N.A.I.L. risposta alla loro istanza amministrativa ex lege 247/2007. E siccome in Italia non si può imporre alla Pubblica Amministrazione “di fare presto”, sarebbe quantomeno auspicabile che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si attivasse per sensibilizzare l’I.N.P.S. ad un atteggiamento maggiormente collaborativo nei confronti del lavoratore esposto all’amianto, in modo da dover evitare che questi debba nuovamente adire l’autorità giudiziaria per fare valere un diritto di cui è manifesta la fondatezza, con conseguenti spese a carico della collettività (perché, prima o poi, anche questa materia smetterà di essere considerata “nuova” e il Giudice applicherà il noto principio della soccombenza). Ma è molto più probabile ritenere che l’esecutivo penserà piuttosto a come introdurre una nuova decadenza retroattiva per risolvere il problema.

[1] In tal senso si vedano, ad esempio, le pronunce del Tribunale di Ravenna, sezione Lavoro, n. 43/2013, 44/2013, 157/2013, 159/2013 e Tribunale di Bologna, sezione Lavoro, n. 775/2013.